martedì 16 settembre 2008

Prove d'ingresso di italiano come L2


Vi segnalo le prove d'ingresso per bambini non italofoni per valutare la competenza linguistico-comunicativa in lingua italiana di allievi stranieri, inseriti nelle classi di scuola primaria o secondaria di primo grado. Queste prove sono state elaborate nell'ambito del progetto di integrazione scolastica degli alunni stranieri "Una scuola per tutti" del Comune di Padova.

venerdì 12 settembre 2008

A.A.A. materiali didattici cercasi


In questo periodo caratterizzato dalla stesura di piani di studio, progetti, prove d'ingresso e quant'altro, vi segnalo tre siti a mio parere interessanti:
  1. Impariamo a scrivere sito specializzato in itinerari didattici sulla lingua italiana;
  2. Mondo Silma sito dove poter trovare materiale didattico d'ogni tipo dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria;
  3. La Teca didattica della scuola dell'infanzia e primaria di Fiuggi-Acuto;
  4. Lannaronca sito dell'insegnante di scuola primaria Anna Ronca ricco di materiale in particolar modo per l'area scentifico matematica.

Che altro dire se non BUON ANNO SCOLASTICO A TUTTI!

martedì 9 settembre 2008

MISSION IMPOSSIBLE





AVVERTENZA: post da leggersi con accompagnamento musicale.
Primo giorno di lezione in Italia per l'anno scolastico 2008/2009.
ll ministro dell'Istruzione Mariastella Gelmini ha voluto essere presente in uno degli istituti della provincia di Milano, il comprensivo statale Schweitzer di Segrate, dove è stata accolta da tutti gli alunni: quelli di prima in divisa con pantaloncini o gonna e maglietta rossa, dalla seconda in poi con il grembiulino bianco.

La Gelmini ha affermato che quello dell'insegnante "non è un lavoro per tutti", ma una missione. "Voglio esprimere - ha detto il ministro - tutta la mia gratitudine agli insegnanti il cui ruolo educativo si è perso nel tempo. L'insegnamento non è per tutti, ma di quelli con una forte passione educativa e una grande preparazione. Noi, per fortuna, di insegnanti così ne abbiamo molti".
"Insegnare è una missione - ha continuato - visto che noi affidiamo loro i nostri figli e il futuro del Paese. Il Parlamento e il Governo lavoreranno per riconoscere e restituire il ruolo sociale straordinario e la dignità degli insegnanti".

Nella mia mente, ascoltando queste parole, ha cominciato a ronzare un motivetto, la colonna sonora di un famoso prima telefilm e poi film: MISSION IMPOSSIBLE. D'accordissimo che il mestiere dell'insegnante non è per tutti, d'accordissimo che ad esso va restituito il giusto ruolo sociale ma non penso che per farlo mi debba trasformare in una maestra/mamma, in un'intrattenitrice di bambini, in una tuttologa.
Siamo maestre non madri terese! Ma a quanto pare la prima a non riconoscere la nostra professionalità è proprio il ministro Gelmini.

lunedì 8 settembre 2008

Dieci dita



Per rendere rapido ed efficiente l’uso della tastiera vi segnalo il software didattico free Dieci dita.
Il sw è stato prodotto dall’ex Provveditorato agli studi di Vicenza. E’ un semplice programma per imparare ad usare la tastiera del computer scrivendo con tutte le dita. E' segnalato da siti e forum dedicati alla dislessia come un valido strumento compensativo.

martedì 2 settembre 2008

PETIZIONE CONTRO IL MAESTRO UNICO

Firma anche tu
CONTRO IL MAESTRO UNICO

Detto e fatto: testo del Decreto Legge 1 settembre 2008, n. 137

scarica il testo in pdf

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attivare percorsi di istruzione di insegnamenti relativi alla cultura della legalità ed al rispetto dei princìpi costituzionali, disciplinare le attività connesse alla valutazione complessiva del comportamento degli studenti nell’ambito della comunità scolastica, reintrodurre la valutazione con voto numerico del rendimento scolastico degli studenti, adeguare la normativa regolamentare all'introduzione dell'insegnante unico nella scuola primaria, prolungare i tempi di utilizzazione dei libri di testo adottati, ripristinare il valore abilitante dell'esame finale del corso di laurea in Scienze della formazione primaria e semplificare e razionalizzare le procedure di accesso alle Scuole di specializzazione medica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2008;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1 - Cittadinanza e Costituzione
1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a "Cittadinanza e Costituzione", nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2 - Valutazione del comportamento degli studenti
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è espressa in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.

Art. 3 - Valutazione del rendimento scolastico degli studenti
1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.
2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi.
3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
4. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è abrogato e all'articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati;
b) al comma 3, dopo le parole: "Per la valutazione" sono inserite le seguenti: ", espressa in decimi,";
c) al comma 4, le parole: "giudizi analitici e la valutazione sul" sono sostituite dalle seguenti: "voti conseguiti e il";
d) l'applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5;
e) è, altresì, abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la valutazione del rendimento scolastico mediante l'attribuzione di voto numerico espresso in decimi.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.

Art. 4 - Insegnante unico nella scuola primaria
1. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti di cui al relativo comma 4 è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene, comunque, conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.
2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.


Art. 5 - Adozione dei libri di testo
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere del collegio dei docenti concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 6 - Valore abilitante della laurea in Scienze della formazione primaria
1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in Scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in Scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7 - Sostituzione dell'articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

"433. Al concorso per l'accesso alle Scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in Medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle Scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette Scuole immediatamente successiva al concorso espletato.".

Art. 8 - Norme finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° settembre 2008

Napolitano

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano.

Et Voilà!


Da "La Tecnica della Scuola"

Ancora una modifica al decreto legge sulla scuola
di R.P.
All'ultimo momento è stato inserito un riferimento al "maestro unico" nella scuola primaria. Le classi con un solo insegnante funzioneranno per 24 ore settimanali, l'orario di cattedra dei docenti passerà da 22 a 24 ore. Nei prossimi giorni incontro Ministro-sindacati.
Prosegue il percorso del decreto legge sulla scuola varato il 28 agosto dal Consiglio dei Ministri. Con una novità importante.
Agli articoli che già si conoscono ne è stato aggiunto un altro che contiene nei fatti una sorta di integrazione dell’articolo 64 del decreto legge 112 convertito nella legge 133.
In pratica il nuovo decreto legge integra i criteri per la redazione del piano di razionalizzazione indicati dalla legge 133 con un riferimento proprio alla discussa questione del “maestro unico”.
Il criterio precisa meglio la “rimodulazione dell’attuale organizzazione didattica della scuola primaria” di cui parla la legge 133 e stabilisce che le istituzioni scolastiche che comprendono scuole primarie devono prevedere che le classi siano affidate ad un solo insegnante e funzionino per 24 ore settimanali.
Di conseguenza (il decreto non lo dice, ma è implicito) i docenti assegnati a queste classi prestano servizio di insegnamento per 24 ore settimanali.
Inoltre su richiesta delle famiglie, e in via eccezionale, tali classi potranno funzionare fino a 26-27 ore settimanali a condizione che questo non comporti un aumento di organico.
Ma allora come faranno le scuole ad ampliare l’orario ?
Il decreto fornisce la soluzione: le scuole potranno utilizzare il 30% dei risparmi derivanti dal piano di razionalizzazione , come previsto sempre dall’articolo 64 della legge 133.
Con i risparmi, le scuole potranno pagare ore aggiuntive al personale già in servizio e venire così incontro alle richieste delle famiglie.
Secondo fonti attendibili il decreto sarebbe già stato firmato dal Presidente della Repubblica e sarebbe quindi pronto per essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
In tal modo nei prossimi giorni, quando il ministro Gelmini incontrerà le organizzazioni sindacali, la questione del “maestro unico” sarà già stata formalmente definita per legge e di fatto non potrà più essere oggetto né di contrattazione né di concertazione.
Così come non potrà in alcun modo essere discusso il problema dell’orario di servizio dei docenti assegnati alle classi funzionanti a 24 ore, essendo anche questo definito mediante decreto legge.
E’ molto probabile che questa ultima novità sia stata confezionata dallo stesso Ministro dell’Economia nel tentativo di limitare al massimo le possibilità di concertazione con il sindacato.
Proprio per questo si attendono ora le reazioni delle parti sociali che, certamente, avranno molto da ridire non solo nel merito ma anche sul metodo.
01/09/2008

lunedì 1 settembre 2008

Si ricomincia!


Buon anno scolastico a tutti i colleghi e le colleghe, i collaboratori scolastici, i dirigenti, i bambini e le bambine, le mamme e i papà, insomma a tutta la variegata fauna che popola l'ambiente scuola.

Il ragno di Lorenzo



Sono Lorenzo il figlio minore della maestra Loretta. Oggi ho creato e adottato questo ragno. Vi piace? Dategli da mangiare tante buone mosche. Ciao!